mercoledì 3 settembre 2008

modifiche statutarie

MODIFICHE STATUTARIE APPROVATE DAL COMITATO NAZIONALE DELEGATI
in vigore solo dopo l'approvazione dei Ministeri competenti

Contributo Soggettivo
L’aliquota è elevata al 14,5% dal 2012 secondo la seguente progressione:
1) 11,5 % dal 1.1.2009;
2) 12,5 % dal 1.1.2010;
3) 13,5 % dal 1.1.2011;
4) 14,5 % dal 1.1.2012.
Dal 2009 la quota dello 0,5% di contributo soggettivo è destinata al finanziamento d’attività assistenziali; tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali.
Il contributo minimo nel 2009 sarà di € 1.400 (di cui € 60 destinati alle attività assistenziali); nel 2011 di €.1.600 (di cui €.65) e nel 2013 di €.1.800 (di cui €.70).
Per gli anni 2010 e 2012 ed a partire dal 2014 la rivalutazione è indicizzata Istat.
Per chi si iscrive prima d’aver compiuto 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno d’età, il contributo soggettivo è ridotto al 50% e il contributo minimo ad 1/3.
La riduzione vale anche in caso di reiscrizione nel periodo di contribuzione agevolata ed è applicata fino al reddito < o = al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all’art 25.5 (€ 40.350), sull’eccedenza non sarà applicata la riduzione di cui sopra.

Contributo Integrativo
L’obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso d’applicazione di facilitazioni fiscali.
Per chi si iscrive prima d’aver compiuto i 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno, il contributo integrativo minimo è ridotto ad 1/3, la riduzione vale anche in caso di reiscrizione durante il periodo di contribuzione agevolata.

Dal 2009 il contributo integrativo è pari al 4%.

Pensione di vecchiaia

Dal 2009 l’importo della pensione è composto dalle seguenti quote:
a) quota determinata con sistema di calcolo retributivo, per annualità con redditi professionali = o > per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari = o > per il 2009 ad € 10.000, rivalutati annualmente entrambi;
b)quota determinata con sistema di calcolo contributivo per annualità con redditi professionali < per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari per il 2009 < ad € 10.000, rivalutati annualmente entrambi.
Gli anni a contribuzione agevolata sono esclusi dal calcolo contributivo.
Dall’1.1.2010 la quota di pensione è calcolata prendendo a base la media dei più elevati 20 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione; il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori 25 degli ultimi 30 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.
La quota b) è calcolata con le modalità previste dall’art. 40, comma 1.
Alle pensioni calcolate con quanto previsto alle lettere a) e b) non si applica l’adeguamento al minimo.
Per inabilità, invalidità e indirette il calcolo del trattamento è effettuato solo con sistema retributivo lettera a).
Dal 2009 la pensione minima è pari a quella del 2008 rivalutata in proporzione alle variazioni Istat.
Dal 2009 la pensione minima non è dovuta per gli anni per i quali la pensione è calcolata con il metodo di cui alla lettera b), in tal caso la pensione minima è ridotta, di tanti trentesimi quanti gli anni d’anzianità per i quali si applica quanto previsto dalla lettera b).
Fatta salva la normativa previgente, se la media dei redditi è > ad € 40.350, la percentuale del 2% di cui al primo comma è ridotta come segue: a) all’1,71 % per lo scaglione da € 40.350 a € 60.800; b) all’1,43 % per lo scaglione di reddito da € 60.800 a € 70.900; c) all’1,14 % per lo scaglione da € 70.900 a € 80.850.


Pensione di anzianità
A partire dall’1.7.2009 la pensione d’anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età + periodo d’iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono la quota di 96. Dall’1.7.2011 la quota è 97; dall’1.7.2013 la quota è pari a 98. Dal 2013 il C.n.d. valutata la spesa pensionistica potrà deliberare ulteriori aggiustamenti.
La pensione è determinata con applicazione dei commi dal 1° al 5° dell’art.25. Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un’età < a 65 anni, l’importo del trattamento pensionistico determinato è ridotto con i seguenti coefficienti di riduzione: a 58 anni del 17,3%; a 59 anni del 15,3%; a 60 anni del 13,1%; a 61 anni del 10,8%; a 62 anni dell’8,4%; a 63 anni del 5,8%; a 64 anni del 3,0%;

Gli iscritti che all'entrata in vigore delle presenti norme hanno compiuto 55 anni ed hanno maturato una contribuzione = o > a 30 anni possono andare in pensione d’anzianità a 58 anni e con 35 anni di contribuzione senza
alcuna riduzione.