venerdì 31 ottobre 2008

Contributo integrativo e rapporti di collaborazione
Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.
Esso non è dovuto neanche per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra Società di Ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati.
La sua esplicita richiesta costituisce a tutti gli effetti una riscossione indebita.
Quando l'utente finale della prestazione è invece lo stesso richiedente ingegnere, architetto, associazione di professionisti o società d’ingegneria (ad esempio opera realizzata dalla stessa società) il contributo del 2% è dovuto.

Contributo integrativo e volume affari IVA
Gli iscritti all’albo professionale di Architetto, titolari di Partita IVA, ai sensi dell’art.10 della Legge n°6/1981 sono tenuti al versamento del Contributo integrativo ad Inarcassa “indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore”.
La casistica merita qualche attenzione nei casi di fatture ad Enti pubblici con l’Iva ad esigibilità differita.
La legge citata, e lo statuto, scorrelano reddito e volume affari iva seppure entrambi professionali, per cui una fattura ad esigibilità differita mentre non contribuisce a formare il reddito professionale dell’anno di emissione, rileva sul volume d’affari, con ulteriore versamento del contributo integrativo del 2% ancorché lo stesso non sia stato incassato.

Professionisti junior
Gli architetti di laurea breve, iscritti ai rispettivi albi professionali, sezione B (elenco triennali), con Partita Iva e non soggetti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria sono tenuti all’iscrizione ad Inarcassa, con modalità e contribuzione analoga a tutti gli altri iscritti.