venerdì 29 ottobre 2010

INFO NEWS emanuele nicosia delegato INARCASSA
PopoSondrio Via Pavese, 336. 00144 Roma – Iban Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88
INARCASSA On line 800248464 - INARCASSA Card 800016318 - Cattolica 800046499 – Call Center 06 85274330 –

31 ottobre 2010 dichiarazione on line.
Ancora pochi giorni per la dichiarazione Inarcassa on line. Non aspettare gli ultimi giorni. Info 800248464.

Finanziamento conto interessi. Prestito d'onore Bando 2010.
Oggetto del bando è il finanziamento in conto interessi con le seguenti caratteristiche: Capitale impegnato dal professionista: da 5.000 a 10.000 €; durata finanziamento: da 1 a 3 anni; abbattimento interessi a carico Inarcassa: 75%; tasso applicato IRS di periodo + 2,75 punti percentuali. Richiedibile dagli iscritti con meno di 35 anni d’età, nei primi 5 anni d’iscrizione, anche riuniti in studi associati: in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dallo Statuto; che non abbiano già fruito di finanziamenti o contributi a carico d’Inarcassa; che siano utenti d’Inarcassa ON line. Richiesta inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa ON line, specificando le finalità in un breve progetto d’utilizzazione comprendibile: le spese d’impianto dello studio professionale e quelle d’acquisizione di strumenti informatici. Comunicazione dell'esito della domanda sarà inviata entro 60 giorni dalla richiesta. Dopo l’ammissione al finan-ziamento deliberata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria bancaria da parte di Popolare Sondrio, che concederà il finanziamento a proprio giudizio. Per i giovani iscritti che, non avendo ancora redditi sufficienti, hanno difficoltà a superare l'istruttoria per l'accesso al credito, Inarcassa ha costituito un fondo di garanzia necessario ad autorizzare l'iscritto all'affidamento del prestito. Numero Verde 800 016 318.

contribuzione ridotta. Giovani iscritti.
Info 06.85274330 - lunedì/venerdì h. 8.30-13.00 / 14.15-17.00.
La nuova normativa ha da un lato esteso i benefici ad un’ampia platea di giovani rispetto al passato, dall'altro, seppure in numeri ridotti, ha creato difficoltà agli iscritti che, con la rata dei minimi 2010, hanno ricevuto una richiesta di pagamento più elevata, avendo superato il 35° anno d’età. Il Cda, con l'intento di ridurre il disagio e nell'ambito delle sue competenze, ha deliberato di:
differire al 31/12/2011 il pagamento della differenza tra il contributo minimo dovuto in misura intera e quello in misura ridotta per l'anno 2010; d’applicare tale differimento agli iscritti che abbiano compiuto i 35 anni d’età al 31.12.2009 in possesso dei seguenti requisiti:
a) abbiano usufruito della riduzione contributiva per l'anno 2009;
b) si trovino in costanza d’iscrizione alla data odierna;
c) non abbiano usufruito dell’agevolazione per l'intero triennio previsto dalla precedente norma.
Quindi, indipendentemente dall’importo del MAV ricevuto relativo alla rata dei minimi 2010, i soggetti cui sopra dovevano effettuare entro il 30.9.2010 (se pagata la rata di € 304,25), bonifico di € 349,25 ad Inarcassa, IBAN: IT67X0569603211000060030X88. L'importo restante di € 1.173,50 sarà versato entro il 31/12/2011.

I requisiti per l’iscrizione obbligatoria ad Inarcassa.
Iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri o degli Architetti (indifferente se sezione A o B);
Possesso della Partita Iva (con qualunque codice d’attività);
Non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
Molti professionisti ritengono che alcuni periodi di docenza, più o meno brevi, non influiscono sull’iscrizione ad Inarcassa e pertanto non comunicano tale rapporto di dipendenza all’Ente. Niente di più sbagliato. In Inarcassa non è possibile la sovrapposizione di 2 contribuzioni obbligatorie.

Prestazioni occasionali. Art.61 del D.lgs 276/2003 e Art.4 della legge n°30. Chi è escluso:
fra gli altri: i professionisti intellettuali con iscrizione ad apposito albo.
INFO NEWS emanuele nicosia delegato INARCASSA
PopoSondrio Via Pavese, 336. 00144 Roma – Iban Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88
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Under 35 riduzione contributi. Precisazioni.
La modifica agli artt. 22 e 23 dello Statuto dell’Associazione, deliberata dal Comitato Nazionale dei Delegati a giugno e luglio del 2008 ed approvata nell'ambito della riforma previdenziale dai Ministeri Vigilanti con Decreto del 5 marzo 2010, stabilisce la riduzione dei contributi e l'allungamento del periodo di riduzione a favore dei giovani iscritti fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, con il limite reddituale inferiore od uguale all'importo usato per il calcolo pensionistico di cui all'art. 25, comma 5 dello Statuto.
L'applicazione della nuova normativa statutaria se da un lato ha esteso i benefici ad una ben più ampia platea di giovani associati rispetto al passato, dall'altro, seppure in numeri ridotti, ha creato difficoltà a quegli iscritti che, con la seconda rata del contributo minimo 2010, hanno ricevuto una richiesta di pagamento significativamente più elevata rispetto alla prima rata, per avere superato il 35° anno di età.
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 settembre 2010, con l'intento di ridurre tale disagio e nell'ambito delle sue competenze, ha adottato la seguente deliberazione:
"Il Consiglio di Amministrazione considerato che non è stata prevista dal CND in sede di approvazione delle modifiche statutarie una norma transitoria per coloro che fruivano della riduzione dei contributi ai sensi della precedente normativa statutaria;
• preso atto che il Consiglio di Amministrazione non può deliberare in materia normativa, essendo la stessa di esclusiva competenza del Comitato Nazionale dei Delegati;
• visto che l’introduzione della nuova normativa statutaria ha creato difficoltà e disagio negli associati che, con la seconda rata del contributo minimo, hanno ricevuto una richiesta di pagamento all’incirca triplicato rispetto alla prima rata;
• considerato che il Consiglio di Amministrazione intende intraprendere le opportune iniziative, di sua competenza, tese a ridurre il disagio rappresentato da questa categoria di associati;
delibera
di differire alla data del 31/12/2011 il termine per il pagamento dell'importo risultante quale differenza tra il contributo minimo dovuto in misura intera e quello determinato in misura ridotta per l'anno 2010;
di doversi applicare tale differimento agli iscritti che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data del 31 dicembre 2009 e che siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) abbiano usufruito della riduzione contributiva per l'anno 2009;
b) si trovino in costanza di iscrizione alla data odierna;
c) non abbiano usufruito della agevolazione per l'intero triennio previsto dalla precedente norma."
Pertanto, indipendentemente dall'importo del MAV ricevuto relativo alla seconda rata dei minimi 2010, alla scadenza del 30 settembre p.v. i soggetti di cui sopra dovranno versare, nel presupposto che abbiano corrisposto la prima rata, il solo importo di € 349,25, tramite bonifico bancario sul c/c n° 000060030X88, intestato ad Inarcassa c/o Banca Popolare di Sondrio, Sede di Roma, via Cesare Pavese 336, Codice IBAN: IT67X0569603211000060030X88.
L'importo restante di € 1.173,50 dovrà essere versato entro il 31/12/2011.
Chi desiderasse assistenza può rivolgersi al Call Center Inarcassa al n. 06.85274330, dal lunedì al venerdì h. 8.30-13.00 / 14.15-17.00.

Nuovo servizio fasce deboli: Pensione Pronta, compilazione assistita.
Dal 15 giugno per le pensioni d’invalidità, inabilità, indirette e di reversibilità c'è un nuovo servizio d’assistenza: alla ricezione della domanda di pensione un operatore specializzato d’Inarcassa contatterà l'asso-ciato assistendolo nella modulistica. Info 06.85274330 Lun/Ven. 8,30 - 13,00 e 14,15 - 17,00.
Rateazioni. Nuove modalità.
Domanda inviata a Inarcassa, Via Salaria 229, 00199 Roma entro 60 gg. da: addebito, esito ricorso o ultima comunicazione su posizione contributiva;
a) deve riportare accettazione debito e rinuncia azioni di giudizio in opposizione in sede civile ed impossibilità a pagare in soluzione unica;
b) accolta se si è in regola con le dich IRPEF e IVA;
c) debito > € 2.500 per annualità antecedenti la seconda rispetto l’istanza;
d) non accoglibile con debiti correnti (scadenze 2009 e 2010) o con rateazioni scadute e non pagate;
Rateazione 36 mesi, rate quadrimestrali, saldo entro data decorrenza tratta-mento pensionistico. Tasso d’interesse annuo 2010: 1% sanzioni e 7% contri-buti. Per istanze > € 40.000 e/o periodo di rateazione > 36 mesi, domanda al CdA. Domanda accoglibile anche in caso di pre-esazione (nota uffici) o esazione forzosa (recupero crediti): in questo caso istanza presentata entro 30 gg. da notifiche e subordinata ad acconto del 10% dell’importo se in pre-esazione; 20% se in esazione; 30% in caso di decreto ingiuntivo.
Ai fini dell’acconto versamento imputato con sequenza; a) costi per recupero crediti/decreto ingiuntivo; b) sanzioni e interessi; c) contributo integrativo; d) contributo maternità; e) contributo soggettivo.

Approvazione artt. 27.2 e 31.1 dello Statuto. Inabilità pensionati altro Ente.
Decreto Interministeriale del 13.7.2010 ha modificato modalità di calcolo pensione inabilità pensionati altro Ente iscritti Inarcassa, nella fattispecie gli articoli 27.2 e 31.1 sono così integrati:
27.2 Per calcolo pensione si applicano disposizioni cui all’art.25 dai commi 1 a 5. Gli anni ai quali va com-misurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che iscritto di-sponga d’altri redditi imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad € 17.662,82; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione d’inabilità. All’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico d’altro istituto previdenziale non si applica, in ogni caso, l’aumento degli anni previsto in questo stesso comma.
31.1 La pensione d’inabilità ed invalidità spetta anche all’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) Abbia compiuto almeno 2 anni d’effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;
b) Evento invalidante giunga successivamente ad iscrizione Inarcassa e prima del 65° anno d’età;
Per calcolo prestazioni si applicano disposizioni art.25, dai commi 1 a 5 e art.27, comma 2.

Indennità di paternità! Sentenza 285 del 20.7.2010 Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimità art.70 d.lgs. 151/2001, sollevata da Corte d’Appello Venezia, nella parte in cui, in relazione alla madre libero professionista, non prevede il diritto del padre, libero professionista, a percepire l’indennità di maternità in luogo della madre. Alla tutela del nascituro s’accompagna quella della salute della madre alla quale è collegata l’indennità.

per ulteriori informazioni www.delecassapa.blogspot.com