lunedì 29 ottobre 2012

INFO NEWS Emanuele Nicosia delegato INARCASSA

Banca Popolare di Sondrio Via Pavese, 336. 00144 Roma
Iban Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88
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31 Ottobre - presentazione della dichiarazione redditi 2011
Il 31 Ottobre p.v. scade il termine per la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2011. Ricordo che dovrà essere inoltrata accedendo ad Inarcassa on line. Devono presentare la dichiarazione obbligatoria gli ingegneri e architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria. Si può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova comunicazione, sempre tramite Inarcassa on line

Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2011 al 30/04/13
Anche quest'anno il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, su richiesta del Comitato Nazionale dei Delegati, di consentire che il conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, previsto per il 31 dicembre 2012, possa essere versato entro il 30 aprile 2013 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso. Ricordo che il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del 30 aprile 2013 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dall’1 gennaio 2013 al momento del pagamento La riscossione del predetto interesse dilatorio avverrà unitamente alla prima scadenza dei minimi contributivi 2013 ove possibile, e in via residuale unitamente alla seconda scadenza.

Promozione e sviluppo libera professione
Per l’anno 2013 la somma destinata alle attività di promozione e sviluppo dell’esercizio della libera professione, ai sensi dell’ art.3.5 dello Statuto e’ di € 640.000. Il Comitato Nazionale dei Delegati ha deciso nell’ultima riunione di assegnare la suddetta somma a favore della Fondazione Inarcassa, al finanziamento dei prestiti d’onore ai giovani iscritti con età inferiore ai 35 anni, alle professioniste madri di figli in età prescolare o scolare fino all’età dell’obbligo ed ai finanziamenti agevolati.

Spending review
Le disposizioni in materia di riduzione dei costi, la c.d. “Spending Review” della L. n°135/2012, interessano anche le Casse di Previdenza Professionali. L’art. 8 prevede “…riduzione delle spese per consumi intermedi in misura pari al 5% nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010…” (e sarebbe pure giusto !!!). Tali somme, però, non resteranno alle Casse ma dovranno essere riversate annualmente allo Stato. L’assemblea dell’AdEPP (associazione degli enti previdenziali privatizzati) ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia UE, affinché deliberi sull’inapplicabilità della spending review agli enti di previdenza privatizzati, poichè lede l’autonomia delle Casse, stabilita con leggi dello Stato e sottrae quindi illegittimamente denaro agli iscritti

Stipulata convenzione con INAIL per accertamenti inabilità, invalidità
Al fine di conseguire vantaggi operativi sia in termini di qualità del servizio (tempestività, affidabilità e omogeneità dei giudizi sanitari) che economici, Inarcassa ha stipulato con INAIL una convenzione per l’accertamento medico-legale dello stato d’invalidità e inabilità, nonché dello stato d’inabilità temporanea assoluta degli iscritti.

Concorso atrio sede Inarcassa a Roma
Giovani Spazi’ è un concorso di idee, rivolto ai professionisti under 35, per individuare la migliore proposta progettuale per la ristrutturazione e riqualificazione dell’atrio e degli spazi esterni della sede di Inarcassa. Il concorso ha avuto un notevole consenso ed hanno aderito oltre 450 iscritti.
se sei interessato vai sul sito www.inarcassa.it

Sintesi attività istituzionale dal 20.07.2012 al 12.10.2012
In due mesi e mezzo sono state liquidate 211 pensioni di vecchiaia, 112 pensioni di anzianità, 2 rendite vitalizie, 28 pensioni di reversibilità, 10 pensioni di totalizzazione, liquidati 632 contributi di maternità, erogate 49 prestazioni per inabilità temporanea ed infine 3.183 nuove iscrizioni.


Stiamo lavorando per voi
Sono attualmente in discussione al Comitato Nazionale dei Delegati i seguenti argomenti:

- tutela previdenziale ed assistenziale dei figli disabili degli iscritti o pensionati; in tal senso e’ stato dato mandato al CdA di predisporre una bozza di regolamento per l’erogazione di sussidi, che preveda la concessione di un assegno mensile in favore dell’iscritto/pensionato genitore di figli disabili;

- Eventuale costituzione di un comitato ristretto che si occupi della iscrivibilità ad Inarcassa e di a gestione separata Inarcassa che affronti le problematiche della gestione separata INPS;

- Riforma dello Statuto e nuove regole per la rappresentatività;

Calendario adempimenti 2012
Di seguito sono indicate le date che rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto da Inarcassa senza incorrere in sanzioni: in caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

· 31 Ottobre - presentazione della dichiarazione redditi 2011 solo on line
· 30 aprile saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura dell’2% fisso, (per chi non ha effettuato il versamento al 31/12/2011).
· 30 giugno pagamento 1a rata contributi minimi e contributo di maternità
 31 agosto versamento contributo integrativo professionisti non iscritti con partita IVA e Società di Ingegneria
 30 settembre pagamento 2a rata contributi minimi e contributo di maternità
· 31 ottobre presentazione Dichiarazione 2011 esclusivamente per via telematica tramite Inarcassa On line
· 31 dicembre pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno 2011




venerdì 21 settembre 2012

GUIDA ALLA RIFORMA DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E CONSERVATORE


DPR 7 agosto 2012 , n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012 e pubblicato in GURI n. 189 del 14 agosto 2012.



La riforma degli ordinamenti professionali, e della professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore trova fondamento nell'articolo 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, norma con la quale sono stati fissati principi per tutte le professioni regolamentate, recepite nel DPR in esame.



L’art. 1 individua la definizione di “professione regolamentata”, descritta come:

- l'attività, o l'insieme delle attività, riservate o meno;

- il cui esercizio è consentito a seguito di iscrizione in ordini o collegi;

- la necessità di subordinarne I'iscrizione al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di specifiche professionalità.

Viene poi individuata, nella definizione di “professionista” ogni esercente di una professione regolamentata.



L'art. 2, in tema di accesso ed esercizio dell'attività professionale, premettendo che resta ferma la disciplina dell'esame di Stato, così come prevista all'articolo 33 della Costituzione, specifica:

- la libertà di accesso alle professioni regolamentate;

- il divieto di limitazione alla iscrizione agli albi professionali se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti per l'esercizio della professione;

- la possibilità di consentire limitazioni dalla presenza di condanne penali o disciplinari irrevocabili.

Viene poi affermato il principio della Iibertà dell'esercizio delle professione, fondato su autonomia di giudizio intellettuale e tecnico, e viene chiarito che è ammessa solo su previsione espressa di legge la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori.

Viene infine ribadito il divieto di limitazioni discriminatorie all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale della società tra professionisti.



L'art. 3 afferma il principio della pubblicità degli albi professionali territoriali.

Viene specificato che:

- gli albi sono tenuti dai rispettivi Consigli degli Ordini;

- sono pubblici;

- recano l'anagrafe di tutti gli iscritti;

- negli albi deve essere prevista l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti;

- gli Ordini devono fornire senza indugio per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Viene difatti prevista la formazione dell'albo unico nazionale degli iscritti, composto dall’insieme degli albi territoriali, tenuto dal Consiglio Nazionale.

Tale aggregazione degli albi territoriali stabilita dalla norma si presta, pertanto, una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli albi tenuti dai singoli Ordini.



L'art. 4 disciplina la pubblicità informativa dell'attività professionale.

Viene ammessa con ogni mezzo e può avere ad oggetto:

- l'attività delle professioni regolamentate;

- le specializzazioni;

- i titoli posseduti attinenti alla professione;

- la struttura dello studio professionale;

- i compensi richiesti per le prestazioni.

Non a caso la pubblicità per i professionisti viene definita “informativa”.

Viene difatti previsto che la pubblicità deve necessariamente essere:

- funzionale all'oggetto;

- veritiera e corretta;

- non deve violare l'obbligo del segreto professionale;

- non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

In tal modo appare possibile regolare la pubblicità informativa del professionista che reclamizzi prezzi estremamente bassi, inferiori ai costi di produzione, che potrebbero indurre ogni consumatore a ritenere che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.



L'art. 5 definisce i confini dell'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Viene precisato che il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico:

- gli estremi della polizza professionale;

- il massimale della polizza;

- ogni variazione successiva della polizza.

La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare.

Tale obbligo partirà dal 15 agosto 2013.

E’ prevista la possibilità di stipulare polizza assicurativa anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.



L'art. 6 disciplina la materia del tirocinio per l'accesso alla professione.

Viene prevista, preliminarmente, la previsione della obbligatorietà del tirocinio per i soli ordinamenti professionali che lo prevedano, sulla scorta delle indicazioni del parere fornito dal Consiglio di Stato.

Per la professione degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori la normativa vigente non prevede, difatti, l’obbligatorietà del tirocinio ai fini dell’accesso della professione. Nel D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, che disciplina l’esame di Stato, non è stabilito che il certificato di compiuta pratica è titolo necessario per accedere a tale esame.

Allo stato, pertanto, la disposizione sul tirocinio non potrà applicarsi ai professionisti iscritti, ed occorrerà al riguardo una apposita ed autonoma disposizione legislativa.



L'art. 7 regola la formazione continua permanente.

La finalità della formazione è quella di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale.

Viene di conseguenza previsto l’obbligo per ogni professionista di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, stabilendo che la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

In base a tale articolo, il Consiglio Nazionale disciplinerà con regolamento, entro il 15 agosto 2012, e previo parere del Ministero, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento, requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento, ed valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

Fino alla pubblicazione di tale regolamento, pertanto, non vi sarà alcun obbligo formativo per gli iscritti.

Gli ordini, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, e le associazioni di iscritti, su autorizzazione del Consiglio Nazionale, potranno organizzare corsi di formazione, previa trasmissione di motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire parere vincolante.

Con apposite convenzioni stipulate tra i Consigli Nazionali e le Università potranno essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

Le Regioni, infine, potranno disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.



L'art. 8 è dedicato alla riforma del sistema disciplinare.

La natura riservata in via assoluta alla legge delle norme relative ad ogni magistratura, secondo l'articolo 108 della Costituzione, non ha abilitato il Governo a regolamentare, mediante un DPR, anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali, essendo necessaria al riguardo una legge ordinaria.

Tali limitazioni sono insite nella formulazione dell'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e nella citata Carta Costituzionale.

In attuazione di tali disposizioni, vengono quindi istituiti consigli di disciplina territoriali presso i consigli degli Ordini o collegi territoriali, al fine di mantenere ferma e far coincidere la competenza territoriale (sugli iscritti) dei due organi, amministrativo e disciplinare, sdoppiati per effetto della riforma.

I consigli di disciplina sono costituiti da un numero di consiglieri pari a quello oggi previsto dai singoli ordinamenti professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.

Nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti si formano, per I'istruttoria e Ia decisione, collegi composti da tre membri, di cui quello con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo svolge la funzione di presidente.

Rimane comunque ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'Ordine territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, in base alle indicazioni già previste all'articolo 3, comma 5, lettera f), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138.

La composizione dei consigli di disciplina territoriali è effettuata mediante nomina del presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede i medesimi consigli, attingendo da una rosa di nominativi predisposta e proposta dal locale consiglio dell'Ordine. L'elenco predetto è composto da un numero di nominabili pari al doppio del numero di consiglieri che devono essere nominati.

Tali elenchi serviranno anche, ove compatibili, per l'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione.

Con regolamento che verrà adottato entro il 15 novembre 2012 dal Consiglio Nazionale, previo parere vincolante del ministro vigilante, verranno individuati i criteri in base ai quali i consigli degli Ordini avanzano la proposta ed il presidente del tribunale effettua la scelta.

Sono stabilite regole minime di funzionamento dei consigli di disciplina, ove il presidente di detto organo è individuato nel componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, mentre iI più giovane è chiamato a svolgere le funzioni di segretario; la durata dei consigli di disciplina è la stessa dei consigli degli Ordini.



In base agli artt. 12 e 14, il DPR 137/2012 si applica dal giorno successivo alla data di sua entrata in vigore nella GURI, ovvero il 15 agosto 2012, e abroga tutte le disposizioni regolamentari e legislative con esso incompatibili, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, e successive modificazioni.

giovedì 19 aprile 2012

INFO NEWS Emanuele Nicosia delegato INARCASSA
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Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2010 al 30/04/12
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti ad Inarcassa per l'anno 2010 possono effettuare il pagamento del conguaglio per i contributi soggettivi ed integrativi del 2010, previsto entro il 31 dicembre 2011, entro il 30 aprile 2012, con un interesse dilatorio del 2% fisso.

Indennità per inabilità temporanea
Approvato il Regolamento relativo all’erogazione di provvidenze per inabilità temporanea, conseguente a infortunio o malattia, in favore dei professionisti iscritti a Inarcassa da almeno tre anni e con un’età inferiore ai 65 anni.

Ravvedimento operoso • Che cos'e'
Recenti Modifiche statutarie hanno introdotto, dal 2011, agevolazioni nella determinazione delle sanzioni e, in particolare, il Ravvedimento Operoso (art. 37 bis) che, qualora venga riconosciuto il debito contributivo, permette di ridurre del 70% l'importo delle sanzioni applicate.
Vai sul sito
www.inarcassa.it entra nella tua pagina riservata di inarcassa on line
In questa sezione e' possibile accedere alle funzionalità di gestione di tale istituto.
L'applicazione Ti permetterà di:
visualizzare gli accertamenti per cui puoi esercitare tale facoltà;
effettuare l'adesione;
scegliere il metodo di pagamento (unica soluzione o, qualora sussistano i requisiti, rateizzazione) e ottenere l'emissione del relativo M.Av. elettronico;
monitorare lo stato dei 'provvedimenti' relativi a tale istituto.

Accertamento con adesione • Che cos'e'
Le recenti modifiche statutarie hanno introdotto, dal 2011, hanno introdotto alcune agevolazioni nella determinazione delle sanzioni e, in particolare, l'Accertamento con Adesione (art. 37 ter) che, qualora venga riconosciuto il debito contributivo gia' notificato, permette di ridurre del 30% l'importo delle sanzioni applicate.
Vai sul sito
www.inarcassa.it entra nella tua pagina riservata di inarcassa on line
L'applicazione Ti permetterà di:
visualizzare gli accertamenti per cui puoi esercitare tale facoltà;
effettuare l'adesione;
scegliere il metodo di pagamento (unica soluzione o, qualora sussistano i requisiti, rateizzazione) e ottenere l'emissione del relativo M.Av. elettronico;
monitorare lo stato dei 'provvedimenti' relativi a tale istituto.

Richiedi il DURC on-line

In base alla normativa vigente essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce una condizione necessaria per l'affidamento di incarichi professionali e per il pagamento delle competenze tecniche, rendendo importante ottenere la relativa certificazione in tempi molto rapidi. Proprio a questo scopo, Inarcassa On line mette ora a disposizione dei professionisti un nuovo servizio che consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico della certificazione ai sensi della Legge n. 166/02.L’applicazione procede alla verifica dei requisiti previsti per il rilascio del certificato, sulla base dei dati presenti sul Tuo estratto conto previdenziale al momento della richiesta on line. In caso di esito positivo, il certificato verrà generato automaticamente e le sarà inviato via PEC. In assenza di un indirizzo PEC, le sarà reso disponibile in formato stampabile (pdf) nella Sua casella Inarbox. Tuttavia, poiché il rilascio automatico è tarato su criteri certi, possono verificarsi casi ove, se pur in condizioni di regolarità, l’applicativo non può procedere all’accertamento (ad es: pratiche in lavorazione o versamenti in acquisizione sulla Sua posizione) e rilasciare la certificazione on line. In tale evenienza, Lei potrà utilizzare l’apposita funzione per inoltrare la richiesta direttamente agli Uffici competenti di Inarcassa, che provvederanno ad evaderla al più presto tramite i canali tradizionali.


Richiesta di certificato di versamento
Inarcassa rilascia, su richiesta del professionista, la certificazione relativa ai versamenti effettuati all'Associazione nell'anno 2011 per fini fiscali e per gli usi consentiti dalla legge. L’applicativo di rilascio automatico della certificazione si basa sulla verifica dei versamenti regolarmente registrati sul Suo estratto conto, e Le offre la possibilità di indicare:
la tipologia del pagamento (contributi, sanzioni, onere di riscatto o ricongiunzione);
la natura del pagamento (quota capitale, interessi o entrambe le categorie);
Alla conferma della richiesta, il sistema visualizza l’esito dell’estrazione. Basta fare click sul tasto "richiedi certificazione". Il certificato verrà generato automaticamente e le sarà inviato via PEC. In assenza di un indirizzo PEC, le sarà reso disponibile in formato stampabile (pdf) nella Sua casella Inarbox
Tuttavia, poiché il rilascio automatico è tarato su criteri certi, possono verificarsi casi ove l’applicativo non può procedere all’accertamento (ad es: pratiche in lavorazione o versamenti in acquisizione sulla Sua posizione) e rilasciare la certificazione on line. In tale evenienza la richiesta verrà inoltrata direttamente agli Uffici competenti di Inarcassa, che provvederanno ad evaderla al più presto tramite i canali tradizionali.

Corrispondenza via PEC dal 1° marzo
Ti informo che a partire dal 1° marzo p.v. Inarcassa inizierà la trasmissione privilegiata di comunicazioni e documenti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a tutti i professionisti che ad oggi abbiano regolarmente comunicato un indirizzo PEC. L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, grazie alla valenza legale del mezzo, ci permette di compiere un passo definitivo verso l’eliminazione delle comunicazioni su carta, e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di recapito di una lettera raccomandata. Per Inarcassa questo è un traguardo importante verso la semplificazione e l’informatizzazione nella trasmissione di documenti, che persegue una logica di servizio più efficiente ed efficace verso gli associati, ma anche di economicità e di rispetto per l’ambiente.
Non hai ancora trasmesso a Inarcassa il tuo indirizzo PEC?
Fallo subito tramite l’apposita funzione predisposta su
Inarcassa On line , sotto la voce "i tuoi dati".
Dal 1° settembre 2012, Inarcassa - sempre per effetto della medesima deliberazione - utilizzerà la PEC in via esclusiva per la trasmissione di tutti gli atti, comunicazioni o servizi, e tutti i soggetti interessati alle attività istituzionali di tipo previdenziale ed assistenziale (Ingegneri ed Architetti associati, Ingegneri ed Architetti non associati, Società di Ingegneria, Associazioni di Professionisti) dovranno per tale data avere comunicato un indirizzo di PEC.
Attenzione: al momento il servizio Inarcassa è accessibile esclusivamente da caselle PEC appartenenti a circuiti “aperti”. Non sono pertanto idonee tutte le caselle governative, giacché esse permettono la trasmissione solo fra provider dello stesso circuito, da cui Inarcassa, in qualità di Ente privato, è ad oggi esclusa. Citiamo, a titolo esemplificativo, fra le più diffuse tutte quelle a desinenza finale “gov.it” (postacertificata.gov.it, postacert.inps.gov.it , etc.).
Ti ricordo che l’indirizzo PEC di Inarcassa in ricezione, attivo già dal 2010, è: protocollo@pec.inarcassa.org. L’account può ricevere solo mail di posta elettronica certificata.

La Rivista
Rivista 2012: in primavera, anche una nuova edizione telematica!
A partire dal numero successivo, l’edizione della rivista sarà telematica, da sfogliare direttamente on line o da salvare sul proprio PC, tablet o smartphone, tramite un'applicazione dedicata e ricca di funzioni utili e innovative. L’edizione telematica consentirà - oltre al risparmio sui costi tipografici e di spedizione e a quello ecologico della carta – di leggere il giornale appena uscito, senza attendere il recapito postale, ma soprattutto offrirà un nuovo modo più semplice e immediato di consultare i contenuti, con la possibilità di archiviare e stampare le pagine che ciascuno intende conservare, effettuare ricerche ipertestuali, convidere via mail gli articoli più interessanti e molto altro ancora.
Se desideri continuare a ricevere la copia stampata, puoi richiederla sempre su
Inarcassa On line, dall’apposita funzione nella pagina d’accoglienza.
Se non sei ancora iscritto a
Inarcassa On line, fallo subito


Sostenibilità a 50 anni - Incontri con gli associati
Il Decreto 201 del 6 dicembre 2011 impone alle Casse Professionali di adottare, entro il prossimo 30 settembre, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant’anni. In assenza di queste garanzie, la legge
prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’introduzione del metodo di calcolo contributivo, in forma pro rata (e un contributo di solidarietà dell’1% a carico dei pensionati nel 2012 e 2013). Inarcassa si sta preparando ad una riforma importante e necessaria per rispondere ai dettami di sostenibilità richiesti dal Governo, ma anche di equità inter e intra generazionale e di adeguatezza delle prestazioni. Dopo il convegno dello scorso 8 febbraio sul sistema contributivo, al fine di condividere con gli associati le linee di intervento, è stato definito un calendario di incontri per aree geografiche, in capoluoghi di provincia strategici per posizione:
per la Sicilia è previsto un incontro a Reggio Calabria il 4 maggio presso la sede dell’Ordine degli ingegneri

Nuovi dati per l’anno 2012
Nuovi contributi minimi:
Soggettivo € 1.645 (di cui € 67 ai fini assistenziali);
Integrativo € 375;
Contributo di Maternità € 85.
Aumento 2,7% degli importi di trattamento pensionistico;
Tetto Reddito Pensionabile da € 85.400 (2011) ad € 87.700 art.22, comma 1 (oltre il quale è dovuto il 3% di contributo soggettivo);
Pensione minima da €.10.149 (2011) ad € 10.423 art. 25, comma 4;
Indennità di maternità minima € 4.753, massima € 23.765.
Indennità giornaliera di inabilità temporanea: minima € 45, max €.40 (art. 7 reg.).
Limite reddito da € 6.150 (2011) a € 6.300 e volume IVA da € 10.250 (2011) a € 10.550 per le quote a) e b) art. 25,comma 1 (calcolo della pensione con il sistema retributivo);
Limiti reddito da € 42.600 ad € 43.750; da € 64.200 ad € 65.950; da € 74.850 ad € 76.850; da € 85.400 ad€ 87.700 art. 25, comma 5 (scaglioni di reddito calcolo pensione);
Limite reddito da € 25.450 ad € 26.150,00 art. 27, comma 2 (altro reddito imponibile pensione inabilità).

Calendario adempimenti 2012
Di seguito sono indicate le date che rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto da Inarcassa senza incorrere in sanzioni: in caso di scadenze
coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.
· 30 aprile saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2010 con l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura dell’2% fisso, (per chi non ha effettuato il versamento al 31/12/2011).
· 30 giugno pagamento 1a rata contributi minimi e contributo di maternità
· 31 agosto versamento contributo integrativo professionisti non iscritti con partita IVA e Società di Ingegneria
· 30 settembre pagamento 2a rata contributi minimi e contributo di maternità
· 31 ottobre presentazione Dichiarazione 2011 esclusivamente per via telematica tramite Inarcassa On line
· 31 dicembre pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno 2011
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mercoledì 18 gennaio 2012

INFO NEWS emanuele nicosia delegato INARCASSA
Banca Popolare di Sondrio Via Pavese, 336. 00144 Roma
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Cari colleghi
come vi ho detto nell'ultima mail di dicembre , il decreto Monti ha chiesto alle Casse di Previdenza privatizzate tra cui Inarcassa di dimostrare la sostenibilità del sistema pensionistico a cinquantanni, e di dimostarlo entro il 30 giugno 2012, pertanto tutti gli organi di Inarcassa lavorano a capo fitto per dare risposte concrete al governo e per continuare a mantenere i livelli pensionistici e di contribuzione offerti sino ad oggi CHE ALLA LUCE DI QUELLO CHE ACCADE NELLA SFERA PUBBLICA SONO DI TUTTO RISPETTO.
Vi terrò informati su ogni sviluppo della questione.
Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2010 al 30/04/12
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti ad Inarcassa per l'anno 2010 possono effettuare il pagamento del conguaglio per i contributi soggettivi ed integrativi del 2010, previsto entro il 31 dicembre 2011, entro il 30 aprile 2012, con un interesse dilatorio del 2% fisso.

Rinnovo Cattolica Assicurazioni 2012-2014
Inarcassa ha rinnovato alla Società Cattolica di Assicurazione, aggiudicataria della gara europea, la gestione della polizza sanitaria Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi a tutela della Sua salute.
La convenzione ha validità triennale e decorre dall’ 1/1/2012 - senza soluzione di continuità alcuna rispetto alle coperture precedenti - al 31/12/2014.
Modalità di estensione ai familiari e sottoscrizione del piano integrativo per il 2012 SUL SITO WWW.INARCASSA.IT
Indennità per inabilità temporanea
Approvato il Regolamento relativo all’erogazione di provvidenze per inabilità temporanea, conseguente a infortunio o malattia, in favore dei professionisti iscritti a Inarcassa da almeno tre anni e con un’età inferiore ai 65 anni.
Approvati i nuovi coefficienti unici per il calcolo di riscatti e ricongiunzioni
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato, il 5 gennaio u.s., le nuove tabelle dei coefficienti unici per il calcolo dell’onere di riscatto e di ricongiunzione, deliberate dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 24 e 25 marzo 2011.