mercoledì 27 febbraio 2013

INFO NEWS Emanuele Nicosia delegato INARCASSA


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Care colleghe , cari colleghi

qui di seguito trovate in sintesi i contenuti della riforma Inarcassa per la previdenza che è entrata in vigore il primo gennaio 2013, si tratta di una riforma epocale dovuta alle richieste del governo Monti che con il Decreto salva Italia , ha chiesto ed imposto a tutte le casse di previdenza di uniformare alcuni criteri di calcolo delle pensioni.

Vi informo che su mia richiesta nei prossimi mesi (probabilmente a maggio) a Palermo si terrà un forum aperto a tutti gli iscritti per spiegare al meglio i contenuti di questa riforma, al quale parteciperà la Governance di Inarcassa con i funzionari per dare tutte le risposte che verranno dalla base. Vi informerò per tempo sulla data e sul luogo. Intanto date una lettura e se vi servono chiarimento, come sempre sono a vs disposizione .

Emanuele Nicosia architetto

delegato INARCASSA Palermo



LE PREMESSE DELLA RIFORMA

Non sono state aumentate le aliquote contributive della Riforma 2008, sono stati tutelati i diritti maturati dagli iscritti ed è stata, al contempo, rivolta un’attenzione particolare alle prestazioni delle generazioni più giovani.

La scelta è stata quella di disegnare un metodo contributivo “proprio”, che per diversi aspetti si differenzia da quello definito dalla legge 335/1995, riservando spazio agli interventi per la solidarietà e l’equità tra generazioni e che assicura sostenibilità finanziaria a 50 anni.

Sul piano dell’adeguatezza delle prestazioni, la Riforma introduce un pacchetto di misure volto a “sostenere” i livelli delle pensioni: come il mantenimento della pensione minima (con alcuni limiti); la destinazione di parte del contributo integrativo a previdenza; il riconoscimento di un accredito figurativo per le agevolazioni ai giovani.

A questi interventi, si aggiunge anche la possibilità di versare una contribuzione facoltativa aggiuntiva, che costituisce una leva importante, a disposizione degli iscritti, per aumentare in prospettiva la prestazione previdenziale, in linea con le proprie aspettative ed esigenze.

Il passaggio al metodo contributivo comporta un ruolo più attivo e consapevole di ciascun associato nella gestione del proprio risparmio previdenziale. Per questo, tutti gli associati devono pensare per tempo al proprio futuro previdenziale.



I PUNTI QUALIFICANTI DELLA RIFORMA

Altri aspetti qualificanti della Riforma, che operano a favore dell’equità intergenerazionale e dell’adeguatezza, soprattutto per le generazioni giovani, riguardano:

• il mantenimento della pensione minima anche nel metodo contributivo, subordinata però alla c.d. “prova dei mezzi”

• la flessibilità di uscita da 63 a 70 anni, per assicurare una pensione adeguata alle proprie esigenze, in quanto l’importo è funzione crescente dell’età al pensionamento. L’età ordinaria rimane di 65 anni per il 2013 e aumenta gradualmente negli anni successivi .

• la destinazione a previdenza dell’intera aliquota del 14,5% di contributo soggettivo, ivi compreso lo 0,5% che la Riforma 2008 prevedeva per l’assistenza, ora finanziata con i restanti contributi;

• la “retrocessione” del contributo integrativo in funzione decrescente dell’anzianità maturata nel metodo retributivo, così da favorire l’equità fra generazioni;

• il riconoscimento di un accredito figurativo da destinare ai montanti individuali, per i periodi di agevolazione contributiva riconosciuta ai giovani iscritti (con le modalità descritte nella sezione

• la contribuzione facoltativa aggiuntiva, per incrementare la pensione (in base alla “propensione” al risparmio previdenziale del singolo associato).

• Dal 1° gennaio 2013, è prevista la corresponsione del contributo integrativo anche nella fatturazione tra professionisti iscritti, associazioni o società (di professionisti e di ingegneria), per assicurarne la “retrocessione” sui montanti individuali anche a coloro che prestano la propria attività a favore di altri professionisti.

• Al fine di evitare la duplicazione della contribuzione, i professionisti possono dedurre dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d’affari annuo calcolato ai fini Iva, il contributo integrativo corrisposto.

COSA CAMBIA

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Aliquota di contribuzione:• 14,5%;

• innalzamento del tetto reddituale a fini contributivi a 120.000 euro, con contestuale abolizione del 3% sopra il tetto.



Contributo soggettivo minimo:• 2.250 euro;

• contributo minimo dovuto (nella misura del 50%) anche dai pensionati contribuenti;

• contributo soggettivo facoltativo (da 1% a 8,5% del reddito, con un minimo pari a 180 euro );

• riduzioni contributive per i giovani iscritti solo se il reddito è uguale o inferiore al primo scaglione di reddito pensionabile ante Riforma, per i primi 5 anni e comunque fino all’età massima di 35;

• riconoscimento di un accredito figurativo per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva fino a concorrenza della contribuzione piena, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di almeno 25 anni a contribuzione intera.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Aliquota di contribuzione:• 4,0%

Contributo integrativo minimo:• 660 euro;

• contributo minimo dovuto (nella misura del 50%) anche dai pensionati contribuenti;

• riduzioni contributive per i giovani iscritti, per i primi 5 anni e comunque fino all’età massima di 35;

• riconoscimento di un accredito figurativo, comprensivo di interessi, per i giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, in caso di iscrizione ad Inarcassa per un periodo di almeno 25 anni a contribuzione intera.

COLLABORAZIONE FRA PROFESSIONISTI

Dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo è dovuto anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria.

Il soggetto cui è addebitato il contributo integrativo può dedurlo dal totale del contributo integrativo dovuto a Inarcassa in base al proprio volume d’affari professionale calcolato annualmente ai fini Iva.

RETROCESSIONE A PREVIDENZA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Parte del contributo integrativo entra nel montante che, moltiplicato per il coefficiente di trasformazione, determina la pensione del professionista in misura (inversa) dell’anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

50% fino a 10 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionamento a 70 anni;

43,75% da > 10 a 20 anni di anzianità in quota retributiva;

37,50% da > 20 a 30 anni di anzianità in quota retributiva;

25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la retrocessione, pari a 160.000 euro.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PER I PENSIONATI

In linea con quanto disposto dal Decreto “Salva Italia”, la Riforma di Inarcassa introduce, per il 2013 e il 2014, un contributo di solidarietà, straordinario e transitorio, a carico dei pensionati, calcolato sulla quota retributiva di pensione:

• pari all’1% per i pensionati non più iscritti;

• pari al 2% per i pensionati iscritti e per i pensionati di anzianità.

Sono escluse le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità, indirette e le pensioni di importo inferiore alla pensione minima.





LE PENSIONI

Viene introdotta la Pensione di Vecchiaia Unificata, con contestuale abolizione (salvo quanto previsto dalle norme transitorie) delle attuali pensione di vecchiaia, prestazione previdenziale contributiva e pensione di anzianità.

Viene modificato il metodo di calcolo della pensione, con il passaggio al contributivo pro rata.

Quota relativa ai periodi maturati fino al 31/12/2012

Quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, con le seguenti precisazioni:

- periodo di riferimento per calcolo reddito medio pensionabile : i migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati (il reddito relativo all’anno fiscale 2012 è l’ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro;

- riduzione quota retributiva in caso di pensionamento anticipato : determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del pensionamento rispetto all’età ordinaria.

b) Quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo

Quota contributiva per le anzianità a partire dal 1/1/2013

Il montante è formato da:

-contributo soggettivo;

-contributo facoltativo;- parte del contributo integrativo;

- contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive



E’ rivalutato:

-con variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa (“Pil Inarcassa”), con un valore minimo dell’1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un’ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità ;

-e con coefficienti di trasformazione ): specifici, “per coorte”, e soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento alla coorte che raggiunge l’età ordinaria di pensionamento.

REQUISITI ORDINARI DI ACCESSO ALLA PENSIONE

Ad esclusione di alcuni casi previsti dalle norme transitorie (a tutela degli iscritti prossimi al pensionamento), la pensione di vecchiaia unificata si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:

- età pensionabile ordinaria :

dagli attuali 65 anni, a partire dal 2014, elevazione di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni; successivamente adeguamento automatico alla speranza di vita. E’ prevista, tuttavia, la possibilità di anticipare il pensionamento a partire dai 63 anni (la quota “contributiva” sarà calcolata sulla base di coefficienti di trasformazione provvisori) oppure di posticiparlo a 70 anni;

- anzianità contributiva minima ):

dagli attuali 30 anni, a partire dal 2014, aumento di 6 mesi per anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023. Non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei 70 anni di età: in questo caso, tuttavia, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo (art. 20.2).

L’aumento dell’età pensionabile consente di poter godere di una pensione di importo più elevato.

PENSIONE MINIMA

L’istituto della pensione minima (pari a 10.423 euro nel 2012) viene mantenuto anche nel metodo contributivo, ma non spetta:

i) se l’ ISEE del nucleo familiare del pensionando sia superiore a 30.000 euro annui (rivalutati);

II) se si va in pensione a 70 anni senza aver maturato il requisito contributivo minimo;

III) se il pensionato ha un trattamento pensionistico diretto di altro Ente;

iv) nel caso di prestazione previdenziale contributiva (come previsto dalla precedente Normativa);

v) nei casi di pensione di anzianità e pensione di vecchiaia unificata anticipata;

vi) nel caso di totalizzazione.

L’importo della pensione minima non può essere superiore alla media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento (questa condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti).

ALTRE MISURE E NORME TRANSITORIE

’eliminata la pensione di anzianità, con le seguenti eccezioni per:

1) gli iscritti che al 31/12/2012 raggiungono quota 97 avendo almeno 58 anni di età con almeno 35 anni di anzianità (la domanda deve essere presentata entro il 31/12/2013 e la cancellazione dall’Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) ;

2) gli iscritti che al 5/03/2010 avevano maturato almeno 55 anni di età e almeno 30 anni di contribuzione (la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti e la cancellazione dall’Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda)

il requisito minimo di anzianità per poter fruire del diritto alla pensione di invalidità passa da 5 a 3 anni ;

-sono eliminate le prestazioni previdenziali contributive, ad eccezione di coloro che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti) ; decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima ;

- per gli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31/12/2012, all’età di 70 anni continua ad applicarsi il pro rata a condizione di aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 30 anni ;

gli iscritti prima del 29/01/1981 possono andare in pensione con almeno 65 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità solo se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015 ;

-è prevista la riduzione dell’importo della pensione ai superstiti nel caso di matrimonio contratto ad età superiore ai 70 anni, con differenza di età tra coniugi superiore a 20 anni e nessun figlio nato dal matrimonio

martedì 12 febbraio 2013

AGLI ITALIANI UN’OCCASIONE PER RICOSTRUIRE L’ITALIA

Care colleghe cari colleghi

 

Ho il piacere di inviarvi il manifesto della nuova fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti INARCASSA www.fondazionearching.it , che sabato è stato pubblicato su Repubblica nazionale.

In questo periodo storico in cui la nostra categoria vive una profonda crisi, a mio parere è necesario ogni sforzo comune per fare sentire forte ed autorevole la voce di chi si occupa in modo specifico di professione come cerca di fare INARCASSA.

La fondazione che riunisce in un unico contesto tutti gli architetti e gli ingeneri italiani che esercitano solo la libera professione , nasce con l'intento di diventare un solido interlucutore per chi fa le leggi ed in questi anni con una serie di normative pessime, sta mortificando il ruolo degli architetti e gli ingegneri liberi professionisti.
  
Se trovi interessante il manifesto, vai sul sito www.fondazionearching.it e sono sicuro che dopo che avrai valutato la qualità dei servizi offerti, non esiterai ad iscriverti per dare piu forza alla voce di chi vuole tutelare in via esclusiva solo i liberi professionisti .

IL MANIFESTO DELLA FONDAZIONE DEGLI ARCHITETTI ED INGEGNERI LIBERI PORFESSIONISTI
AGLI ITALIANI UN’OCCASIONE PER RICOSTRUIRE L’ITALIA

 
Gli Architetti e gli Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa sono oltre 165.000. Una categoria che sente in modo particolare la crisi. Già dal numero, ma non solo da questo, si comprende che non siamo una corporazione, una casta, ma la categoria libero professionale tecnica più liberalizzata, ben da prima dei provvedimenti del 2012. Non chiediamo sovvenzioni o assistenzialismo, ma politiche pubbliche che, pur nel rigore, possano essere supportate da concrete prospettive di sviluppo e di lavoro.
 
La nostra proposta è un piano strutturale e strategico di investimenti che abbia una adeguata copertura finanziaria. Chiediamo l’impiego di una quota significativa del PIL nazionale (non inferiore al 4%) per almeno un decennio con l’obiettivo di generare una immediata ricaduta su ogni settore dell’economia reale: la ripresa dell’attività lavorativa ora agonizzante con significativa riduzione della disoccupazione, la rivalutazione del patrimonio pubblico e privato italiano, la realizzazione di nuovi modelli di mobilità urbana e extraurbana, la salvaguardia del territorio e del paesaggio, l’incentivazione di tutti i settori del commercio e del turismo, la razionalizzazione delle spese e dei consumi, l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
 
COSA CHIEDIAMO AL FUTURO GOVERNO
 
Come Architetti e Ingegneri che vivono, solo ed esclusivamente, di lavoro libero professionale, chiediamo un piano che coinvolga l’intero territorio nazionale attuando:
 
  • la riqualificazione strutturale, energetica e architettonica del patrimonio edilizio esistente;
  • la completa ristrutturazione delle infrastrutture urbane ed interurbane;
  • il riuso o la sostituzione del costruito esistente dismesso;
  • la demolizione del costruito abusivo
  • il recupero e la valorizzazione del paesaggio;
  • la reale razionalizzazione dell’uso delle fonti non rinnovabili;
  • l’incentivazione degli investimenti privati
  • la razionalizzazione degli iter autorizzativi e lo snellimento delle procedure
 Crediamo sia diritto di tutti gli Italiani rivendicare una opportunità per costruire il proprio futuro in un Paese in cui ci si possa riconoscere.
  
COSA CHIEDIAMO COME FONDAZIONE
 
La prossima Legislatura deve prevedere alcune importanti modifiche legislative che riguardano la gestione dei Lavori Pubblici e questo non solo nell’interesse della nostra categoria.
 
 MODIFICA DEL D.LGS. 163/2006 - CODICE APPALTI
 
E’ necessario che con la massima urgenza venga modificata la normativa per gli aspetti che riguardano le modalità affidamento degli incarichi professionali, formalmente definiti “appalto dei servizi di ingegneria”.
 
Per la natura totalmente immateriale del servizio richiesto e considerata la diretta relazione tra qualità della prestazione e qualità dell’opera, chiediamo che gli appalti vengano affidati esclusivamente in base alla qualità dell’offerta e non al prezzo.
  
REVISIONE DELLE STRUTTURE DELLA P.A.
 
La Pubblica Amministrazione deve finalmente svolgere il suo ruolo di programmazione e di controllo delle Opere Pubbliche.
 
Anche nell’ottica della spending review risulta oggi ingiustificata la presenza nelle Pubbliche Amministrazioni di strutture tecniche di progettazione permanenti, spesso un carrozzone non flessibile rispetto alle reali necessità.
 
Ancora più ingiustificata risulta la corresponsione agli uffici tecnici delle PA dell’incentivo per la progettazione di opere pubbliche.
 
E’ oggettivamente difficile comprendere perché, per svolgere solo e unicamente il proprio lavoro, proprio quello e solo quello per cui si è stati assunti, e nel normale orario quotidiano, si possa percepire un incentivo. Un incentivo non irrilevante: il 2% del valore dei lavori da eseguirsi. Questo incentivo del 2%, ultima tariffa garantita rimasta nel mondo professionale, vale ogni anno più di 500 milioni di Euro.
 
 
PUBBLICI DIPENDENTI: divieto al doppio lavoro libero professionale.
 
Chiediamo che si approvi una norma precisa, chiara e non derogabile che vieti ai pubblici dipendenti qualsiasi attività di libera professione oltre al proprio lavoro dipendente.
 
Il pubblico dipendente, che già gode di tutte le garanzie giustamente destinate al lavoro subordinato, può oggi svolgere altri lavori oltre a quello per il quale è stato assunto. E questo è inaccettabile perché com'è ben noto, al di là di qualsiasi altra considerazione, il secondo lavoro viene spesso svolto a discapito di quello principale e in pesanti situazioni di conflitto d’interesse malamente mascherate. Proprio per questa ultima considerazione, anche a coloro che svolgono l’attività in status di part-time, pur consentendo lo svolgimento di altre attività nel tempo residuo, deve essere assolutamente vietata qualsiasi attività libero professionale.
 
 Come Architetti e come Ingegneri, che nel passato tanto hanno contribuito alla realizzazione di un Patrimonio invidiatoci da tutto il mondo, con orgoglio rivendichiamo oggi il diritto di poter essere parte importante, determinante, nella ricostruzione dell’Italia, quella di domani.