venerdì 9 settembre 2011

INFO NEWS emanuele nicosia delegato INARCASSA
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Approvata nuova modifica statutaria: sgravi per tutti gli iscritti
Proporzionalità, regolarizzazione spontanea, sanzioni soft o nulle per le violazioni solo formali: Inarcassa ha rivisto l’intero sistema di lotta all’evasione contributiva, in nome della semplificazione e di una maggiore equità per gli iscritti. Obiettivo: da un lato incentivare la regolarizzazione spontanea delle inadempienze, dall’altro rimettere in riga chi evade davvero. Le modifiche allo statuto, varate dal Comitato dei delegati nel 2010, sono state approvate dai ministeri vigilanti lo scorso 20 maggio 2011.
Nel dettaglio, la riforma prevede innanzitutto l’alleggerimento delle sanzioni e la loro maggiore proporzionalità rispetto alla durata della violazione e al danno economico causato alla Cassa. Per chi ritarda la domanda di iscrizione, ad esempio, la sanzione scende dal 50% dell’importo dovuto al 30%, mentre per chi “dimentica” di iscriversi si riduce dal 100% al 40% (torna al 60% solo nel caso di iscrizione d’ufficio, a partire dal quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità).
Per alcune circostanze Inarcassa addirittura non prevede più alcuna sanzione. E’ il caso dell’omessa o ritardata comunicazione dei redditi, della quale la Cassa ha riconosciuto il “carattere meramente formale”. Nessuna penalità, quindi, fermo restando che il professionista dovrà aver versato i contributi nei termini previsti, e prodotto la relativa comunicazione entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per gli altri casi di mancato invio di comunicazioni obbligatorie la sanzione sarà 100 euro.
Ispirato ai principi di progressività e proporzionalità della sanzione è poi il regime del pagamento dei contributi, in modo da censurare solo l’effettivo ritardo nei versamenti: si passa, quindi, dal 15% applicato a prescindere dall’effettivo ritardo, al 2% per ogni mese di ritardo, fino a un massimo del 60% più interessi.
Infine, Inarcassa ha colto l’occasione per introdurre anche nel suo sistema due leve già adottate dal sistema fiscale: il ravvedimento operoso, attivabile direttamente dall’iscritto in un momento nel quale l’irregolarità non gli sia stata già notificata, e l’accertamento con adesione, che dà al professionista la possibilità di conciliare sulle irregolarità già notificate

Come cambiano gli articoli dello statuto
Modalità di iscrizione
Art.8.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 36 relativa all’anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l’iscritto è tenuto a versare ad Inarcassa una sanzione pari al 30 per cento dei contributi evasi.
Art.8.3 - Nel caso di iscrizione d’ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti
Comunicazioni obbligatorie ad Inarcassa
Art.36.4 - L'omissione, il ritardo oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro il termine medesimo costituiscono infrazione disciplinare. Gli Ordini professionali competenti, su comunicazione di Inarcassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'Albo fino all'adempimento. L’omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo comporta una sanzione pari a 100 euro. Tale sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.
Art.36.5 - L’infedele comunicazione non seguita da rettifica entro il termine di cui al primo comma del presente articolo e dal pagamento dei contributi relativi comporta una sanzione pari al 50 per cento dei contributi evasi corrispondenti ai minori importi dichiarati come reddito professionale e/o come volume d’affari ai competenti uffici fiscali, oltre gli interessi. Tale sanzione non si applica se il contributo evaso è inferiore a 500 euro. In questo caso sui contributi non corrisposti vengono applicati solamente gli interessi. Si intende infedele la comunicazione resa ad Inarcassa con l’indicazione di un reddito professionale e/o di un volume d’affari professionale inferiore rispetto a quello dichiarato ai competenti uffici fiscali.
Art.36.6 - Il ritardo nella trasmissione delle comunicazioni di cui al primo comma riguardo ai termini ivi previsti rispettivamente per l’invio tramite lettera raccomandata ovvero tramite INARCASSA ON-LINE, comporta in ogni caso una sanzione, cumulabile con quella prevista al quarto comma del presente articolo e con quelle previste dall’art.8, pari al 15 per cento del contributo soggettivo minimo in vigore nell’anno cui la dichiarazione si riferisce. Tale sanzione è ridotta del 50% se la comunicazione o la rettifica è effettuata entro il termine di cui al quarto comma.
- Pagamento dei contributi
Art.37.1 - I contributi minimi di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del comma 6 del presente articolo
Art.37.2 - Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 36, e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.
Art.37.3 - I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli Istituti di Credito incaricati dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.
Art.37.4 - Il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell’art. 22 e 23 del presente Statuto comporta una maggiorazione pari al 2 per cento mensile, fino ad un massimo del 60 per cento, dei contributi non corrisposti nei termini e l’obbligo del pagamento degli interessi decorrenti dalle rispettive date di scadenza.
Art.37.5 - Gli importi di cui agli artt. 36 e 37 del presente Statuto sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni Istat dei prezzi al consumo ed arrotondati ai 5 euro superiori. Date e modalità di riscossione dei contributi sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Gli interessi applicati per il ritardato pagamento dei contributi dovuti e non corrisposti nei termini sono calcolati in base alle variazioni del tasso BCE, maggiorato di 4,5 punti
Art.37.6 - Fermo restando l'applicazione degli art. 8-36-37, la sanzione relativa alla ritardata/omessa dichiarazione non è mai ripetibile agli aventi causa anche se la suddetta irregolarità fosse contestuale al ritardato/omesso versamento dei contributi
Art.37.7 - Ai fini della riscossione Inarcassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
Art.37.8 - Date e modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa.
Art. 37 Bis - Ravvedimento operoso
Si può accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui l’irregolarità non sia stata già accertata dagli uffici competenti di Inarcassa o, se già constatata, non sia stata ancora formalmente notificata, per le sanzioni relative a:a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione;b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione;c) Ritardato versamento della contribuzione)
a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione (art. 8.3).L’irregolarità può essere sanata mediante l’invio di dichiarazione resa ai sensi di legge di possesso dei requisiti di iscrivibilità ed, entro 60 giorni dall’invio, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e le sanzioni di cui all’art 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 70 per cento.
b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione (artt 36.4 – 36.5).L’irregolarità può essere sanata mediante l’invio di dichiarazione resa ai sensi di legge e riportante i corretti dati di dichiarazione ed, entro 60 giorni, il contestuale pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e le sanzioni di cui all’art. 36, commi 4 e 5 del presente Statuto sono ridotte del 70 per cento.
c) Ritardato versamento della contribuzione (art. 37.4)L’irregolarità può essere sanata mediante il pagamento dei contributi evasi. Su tali importi vengono applicati gli interessi e la sanzione di cui all’art. 37.4 del presente Statuto è ridotta del 70 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il ravvedimento operoso si perfeziona con la formale accettazione del debito complessivo. Nel caso di mancato rispetto del piano di rateazione e omesso versamento di almeno tre rate, il ravvedimento operoso decade e Inarcassa procederà d’ufficio al recupero dell’intero debito con l’applicazione delle sanzioni in misura intera
Art. 37 Ter - Accertamento con adesione
Si può accedere all’accertamento con adesione in tutti i casi di provvedimenti notificati da Inarcassa. Il procedimento è attivato mediante istanza da presentarsi entro 30 giorni dalla data di ricezione dell’accertamento. A seguito dell’adesione all’accertamento, le sole sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo allo stesso, sono ridotte con le seguenti modalità:
• a) in caso di iscrizione d’ufficio, o successiva a domanda formulata in ritardo, le sanzioni di cui all’art. 8.3 del presente Statuto sono ridotte del 30 per cento;
• b) in caso di omessa o ritardata dichiarazione la sanzione di cui all’art. 36.4 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento;
• c) in caso di accertamento per infedele dichiarazione la sanzione di cui all’art. 36.5 del presente Statuto è ridotta del 30 per cento;
• d) in caso di omesso versamento contributivo, la sanzione è ridotta del 30 per cento. La definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento.
Nel caso in cui l’associato non abbia commesso alcuna violazione nell’ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio, le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) c) e d) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta, del 70 per cento anziché del 30 per cento. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato secondo le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l’accertamento si considera definito al momento della formale accettazione del debito complessivo.
Art. 37 Quater - Creditore apparente
Qualora l’associato dimostri, attraverso copia delle quietanze di versamento e di idonea certificazione, di avere erroneamente denunciato, in buona fede, i propri redditi professionali e versato la relativa contribuzione ad un altro ente di previdenza, non si applicheranno le sanzioni relative al ritardo della domanda di iscrizione, all’omessa comunicazione obbligatoria e all’omesso versamento dei contributi e, in accordo con il professionista, si procederà alla richiesta di trasferimento della contribuzione erroneamente versata all’altro ente di previdenza, definito creditore apparente. Nel caso in cui la contribuzione dovuta ad Inarcassa risulti superiore a quella versata e trasferita dal creditore apparente, l’associato dovrà integrare il pagamento dei maggiori contributi dovuti, maggiorati degli interessi, senza applicazione di sanzioni
SCADENZE
Il 30 settembre scade il termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi 2011
Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad Inarcassa - con esclusione dei neoiscritti con piano di pagamento individuale - devono effettuare entro il 30 settembre p.v. il pagamento della seconda rata dei contributi minimi 2011 tramite il bollettino M.AV. che il Tesoriere Banca Popolare di Sondrio ha provveduto ad inviare.In caso di mancato recapito o smarrimento del bollettino M.AV. si prega di contattare il n . verde 800.248464 , per istruzioni su come versare l'importo dovuto entro la scadenza.
Il 31 ottobre scade il termine per l’invio della dichiarazione annuale
• A seguito della modifica - approvata con Decreto interministeriale del 27 dicembre 2010 - agli articoli 36.1 e 36.7 dello Statuto, la dichiarazione deve essere inviata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa On line . Chi non è ancora un utente registrato di Inarcassa On line , deve fare richiesta dei codici di accesso compilando la scheda di registrazione . (*)
• Il bollettino MA.V. per il versamento del conguaglio contributivo da parte degli iscritti e per quello del contributo integrativo da parte dei non iscritti e delle Società di Ingegneria, non verrà inviato come di consueto per posta da Inarcassa ma dovrà essere generato e stampato tramite l’apposita procedura disponibile su Inarcassa On line.
Chi deve inviare la dichiarazione, come e quando
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2010 in via telematica entro il 31 ottobre 2011.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2010 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2010.
Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.
• Anche quest'anno gli associati che per il 2010 hanno svolto o ricevuto prestazioni in rapporto di collaborazione con altri professionisti o società in esenzione dal contributo integrativo ai sensi dell'art. 23, comma 6 dello Statuto, devono compilare i relativi elenchi (Mod. A e Mod. B). Per ogni nominativo va indicato, oltre al nome e cognome / Ragione sociale, anche il numero dei documenti (fatture), la partita Iva e il complessivo importo in euro.
• Si può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova comunicazione, sempre in via telematica, tramite Inarcassa On line ;
• Il pagamento dei contributi dovuti deve essere effettuato: o per gli iscritti: conguaglio contributivo entro il 31 dicembre; o per i non iscritti e le società di Ingegneria: contributo integrativo entro il 31 agosto.
RILASCIO DEL CERTIFICATO DEI VERSAMENTI 2010
Ora è possibile ottenere il certificato relativo ai versamenti effettuati nell'anno 2010 con un semplice click: è in linea da maggio 2011 un nuovo applicativo che verifica in automatico i pagamenti registrati sull'estratto conto e rende disponibile il certificato, per fini fiscali e per gli usi consentiti dalla legge. Disponibile solo su inarcassa on line anche per i non iscritti in possesso di Partita IVA.
per ulteriori informazioni www.delecassapa.blogspot.com