INFO NEWS DA INARCASSA
Emesso il Decreto Interministeriale d’approvazione delle modifiche statutarie.
Il Decreto Interministeriale del 5.3.2010 pubblicato sulla G.U. n°65 del 19.3.2010 ha approvato le modifiche statutarie sulla sostenibilità d’Inarcassa. Approvazione disposta a condizione della presa d’atto della decorrenza, slittamento al 2010 anziché 2009, intervenuta il 26.3.2010.
Fatti salvi i tempi di trasmissione della delibera del C.N.D. ai Ministeri, la decorrenza partirà decorsi 30 gg. dall’invio della delibera. Ampia diffusione sarà data da Inarcassa nei tempi dovuti.
Emesso il Decreto Interministeriale d’approvazione delle modifiche statutarie.
Il Decreto Interministeriale del 5.3.2010 pubblicato sulla G.U. n°65 del 19.3.2010 ha approvato le modifiche statutarie sulla sostenibilità d’Inarcassa. Approvazione disposta a condizione della presa d’atto della decorrenza, slittamento al 2010 anziché 2009, intervenuta il 26.3.2010.
Fatti salvi i tempi di trasmissione della delibera del C.N.D. ai Ministeri, la decorrenza partirà decorsi 30 gg. dall’invio della delibera. Ampia diffusione sarà data da Inarcassa nei tempi dovuti.
Le principali novità:
Contributo Soggettivo
Il contributo soggettivo in atto al 10% passa al 11,5% dall’1.1.2010; 12,5% dall’1.1.2011; 13,5% dall’1.1.2012; 14,5% dall’1.1.2013.
Dal 2010 lo 0,5% del contributo soggettivo, improduttivo ai fini previdenziali, è destinato al finanzia-mento d’attività assistenziali.
Nel 2010 il contributo minimo sarà di €.1.400; nel 2011, €.1.600 e nel 2013 €.1.800. Per l’anno 2012 ed a partire dal 2014 rivalutazione indicizzata Istat.
Il contributo soggettivo in atto al 10% passa al 11,5% dall’1.1.2010; 12,5% dall’1.1.2011; 13,5% dall’1.1.2012; 14,5% dall’1.1.2013.
Dal 2010 lo 0,5% del contributo soggettivo, improduttivo ai fini previdenziali, è destinato al finanzia-mento d’attività assistenziali.
Nel 2010 il contributo minimo sarà di €.1.400; nel 2011, €.1.600 e nel 2013 €.1.800. Per l’anno 2012 ed a partire dal 2014 rivalutazione indicizzata Istat.
Agevolazioni per i nuovi iscritti
Per chi s’iscrive prima d’aver compiuto 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno d’età, il contributo soggettivo è ridotto al 50% e il contributo minimo ad ⅓. La riduzione vale anche in caso di reiscrizione nel periodo agevolato ed è applicata fino al reddito minore o uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all’art. 25.5 (€ 40.350); sull’eccedenza non sarà applicata la riduzione di cui sopra;
Per chi s’iscrive prima d’aver compiuto 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno d’età, il contributo soggettivo è ridotto al 50% e il contributo minimo ad ⅓. La riduzione vale anche in caso di reiscrizione nel periodo agevolato ed è applicata fino al reddito minore o uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all’art. 25.5 (€ 40.350); sull’eccedenza non sarà applicata la riduzione di cui sopra;
Contributo Integrativo
Dall’1.1.2011 il contributo integrativo sarà pari al 4%;
Pensione di vecchiaia (sessantacinque anni di età e trentanni di contributi)
Dal 2010 l’importo della pensione è composto dalle seguenti quote:
a) quota determinata con sistema di calcolo retributivo, per annualità con redditi professionali uguali o maggiori per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari uguali o maggiori per il 2009 ad € 10.000, rivalutati annualmente;
b) quota determinata con sistema di calcolo contributivo per annualità con redditi professionali minori per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari minori ad € 10.000 per il 2009, rivalutati annualmente.
Gli anni a contribuzione agevolata (under 35) sono esclusi dal calcolo contributivo lett. b).
Dall’1.1.2010 la quota di pensione è calcolata prendendo a base la media dei più elevati 20 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione; il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori 25 degli ultimi 30 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.
Dall’1.1.2011 il contributo integrativo sarà pari al 4%;
Pensione di vecchiaia (sessantacinque anni di età e trentanni di contributi)
Dal 2010 l’importo della pensione è composto dalle seguenti quote:
a) quota determinata con sistema di calcolo retributivo, per annualità con redditi professionali uguali o maggiori per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari uguali o maggiori per il 2009 ad € 10.000, rivalutati annualmente;
b) quota determinata con sistema di calcolo contributivo per annualità con redditi professionali minori per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari minori ad € 10.000 per il 2009, rivalutati annualmente.
Gli anni a contribuzione agevolata (under 35) sono esclusi dal calcolo contributivo lett. b).
Dall’1.1.2010 la quota di pensione è calcolata prendendo a base la media dei più elevati 20 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione; il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori 25 degli ultimi 30 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.
Pensione d’anzianità
Dall’1.7.2010 la pensione d’anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età + periodo d’iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono la quota di 96. Dall’1.1.2011 la quota è 97; dall’1.1.2013 la quota è pari a 98. Dal 2014 il C.n.d. potrà deliberare ulteriori aggiustamenti.
Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento hanno un’età minore di 65 anni, l’importo della pensione è ridotto con i seguenti coefficienti di riduzione: a 58 anni del 17,3%; a 59 anni del 15,3%; a 60 anni del 13,1%; a 61 anni del 10,8%; a 62 anni dell’8,4%; a 63 anni del 5,8%; a 64 anni del 3,0%.
Gli iscritti che all’entrata in vigore delle presenti norme hanno compiuto 55 anni e maturato una contribuzione di almeno 30 anni possono andare in pensione d’anzianità a 58 anni e con 35 anni di contribuzione senza riduzioni.
Dall’1.7.2010 la pensione d’anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età + periodo d’iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono la quota di 96. Dall’1.1.2011 la quota è 97; dall’1.1.2013 la quota è pari a 98. Dal 2014 il C.n.d. potrà deliberare ulteriori aggiustamenti.
Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento hanno un’età minore di 65 anni, l’importo della pensione è ridotto con i seguenti coefficienti di riduzione: a 58 anni del 17,3%; a 59 anni del 15,3%; a 60 anni del 13,1%; a 61 anni del 10,8%; a 62 anni dell’8,4%; a 63 anni del 5,8%; a 64 anni del 3,0%.
Gli iscritti che all’entrata in vigore delle presenti norme hanno compiuto 55 anni e maturato una contribuzione di almeno 30 anni possono andare in pensione d’anzianità a 58 anni e con 35 anni di contribuzione senza riduzioni.