giovedì 15 aprile 2010

modifiche allo statuto

INFO NEWS DA INARCASSA
Emesso il Decreto Interministeriale d’approvazione delle modifiche statutarie.
Il Decreto Interministeriale del 5.3.2010 pubblicato sulla G.U. n°65 del 19.3.2010 ha approvato le modifiche statutarie sulla sostenibilità d’Inarcassa. Approvazione disposta a condizione della presa d’atto della decorrenza, slittamento al 2010 anziché 2009, intervenuta il 26.3.2010.
Fatti salvi i tempi di trasmissione della delibera del C.N.D. ai Ministeri, la decorrenza partirà decorsi 30 gg. dall’invio della delibera. Ampia diffusione sarà data da Inarcassa nei tempi dovuti.
Le principali novità:
Contributo Soggettivo
Il contributo soggettivo in atto al 10% passa al 11,5% dall’1.1.2010; 12,5% dall’1.1.2011; 13,5% dall’1.1.2012; 14,5% dall’1.1.2013.
Dal 2010 lo 0,5% del contributo soggettivo, improduttivo ai fini previdenziali, è destinato al finanzia-mento d’attività assistenziali.
Nel 2010 il contributo minimo sarà di €.1.400; nel 2011, €.1.600 e nel 2013 €.1.800. Per l’anno 2012 ed a partire dal 2014 rivalutazione indicizzata Istat.
Agevolazioni per i nuovi iscritti
Per chi s’iscrive prima d’aver compiuto 35 anni, per i 5 anni solari dalla prima iscrizione e comunque non oltre il compimento del 35° anno d’età, il contributo soggettivo è ridotto al 50% e il contributo minimo ad ⅓. La riduzione vale anche in caso di reiscrizione nel periodo agevolato ed è applicata fino al reddito minore o uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all’art. 25.5 (€ 40.350); sull’eccedenza non sarà applicata la riduzione di cui sopra;
Contributo Integrativo
Dall’1.1.2011 il contributo integrativo sarà pari al 4%;


Pensione di vecchiaia (sessantacinque anni di età e trentanni di contributi)
Dal 2010 l’importo della pensione è composto dalle seguenti quote:
a) quota determinata con sistema di calcolo retributivo, per annualità con redditi professionali uguali o maggiori per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari uguali o maggiori per il 2009 ad € 10.000, rivalutati annualmente;
b) quota determinata con sistema di calcolo contributivo per annualità con redditi professionali minori per il 2009 ad € 6.000 ovvero a volumi d’affari minori ad € 10.000 per il 2009, rivalutati annualmente.
Gli anni a contribuzione agevolata (under 35) sono esclusi dal calcolo contributivo lett. b).
Dall’1.1.2010 la quota di pensione è calcolata prendendo a base la media dei più elevati 20 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto, risultanti dalle dichiarazioni relative ai 25 anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione; il numero di anni a reddito più elevato per il calcolo della quota di pensione è aumentato di un anno ogni anno, fino a raggiungere nel 2014 i migliori 25 degli ultimi 30 redditi professionali rivalutati dichiarati dall’iscritto.
Pensione d’anzianità
Dall’1.7.2010 la pensione d’anzianità è corrisposta a coloro che, sommando età + periodo d’iscrizione e contribuzione ad Inarcassa, raggiungono la quota di 96. Dall’1.1.2011 la quota è 97; dall’1.1.2013 la quota è pari a 98. Dal 2014 il C.n.d. potrà deliberare ulteriori aggiustamenti.
Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento hanno un’età minore di 65 anni, l’importo della pensione è ridotto con i seguenti coefficienti di riduzione: a 58 anni del 17,3%; a 59 anni del 15,3%; a 60 anni del 13,1%; a 61 anni del 10,8%; a 62 anni dell’8,4%; a 63 anni del 5,8%; a 64 anni del 3,0%.
Gli iscritti che all’entrata in vigore delle presenti norme hanno compiuto 55 anni e maturato una contribuzione di almeno 30 anni possono andare in pensione d’anzianità a 58 anni e con 35 anni di contribuzione senza riduzioni.