mercoledì 23 dicembre 2009

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEAZIONE DEBITI

INARCASSA ha deliberato di autorizzare la competente Direzione ad accogliere le istanze di rateazione presentate dal professionista o dai suoi eredi e dalle Società di Ingegneria secondo le modalità ed i termini di seguito indicati:

1. la domanda di rateazione deve essere presentata alla Direzione (DAI) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo di addebito, ovvero dalla data della notifica dell’esito del ricorso amministrativo;

2. la domanda va accompagnata da una dichiarazione di accettazione del debito e di rinuncia ad azioni di giudizio in opposizione in sede civile e di impossibilità a fare fronte al pagamento in soluzione unica; in caso di mancanza delle dichiarazioni, la Direzione (DAI) potrà procedere alla richiesta di completamento dando un termine breve pari a 15 giorni, superato il quale l’istanza non è accolta;

3. la domanda può essere accolta unicamente in presenza di regolarità documentale (dichiarazione IRPEF e IVA presentate e – qualora acquisite da Anagrafe Tributaria – confermate dall’associato); in caso di mancanza delle dichiarazioni sul reddito e sul volume d’affari, la Direzione (DAI) potrà procedere alla richiesta di completamento dando un termine breve pari a 15 giorni, superato il quale l’istanza non è accolta;

4. il debito complessivo – inteso come somma di contributi e sanzioni – è rateizzabile se di importo superiore a euro 2.500,00;

5. la rateazione può essere concessa esclusivamente per debiti afferenti annualità antecedenti la seconda rispetto l’istanza; la presenza di debiti scaduti relativi alla contribuzione corrente – rappresentata dalle somme dovute per l’annualità in corso e per il conguaglio dell’anno precedente – o a rate di piani di ammortamento concessi e non rispettati - è ostativa all’accoglimento dell’istanza stessa;

6. altri debiti scaduti rispetto a quelli oggetto dell’istanza vanno inclusi nel piano complessivo di rateazione del debito o saldati preventivamente all’accoglimento ed in unica soluzione;

7. la durata massima del piano di rateazione è fissata in trentasei mesi con rate quadrimestrali di pari importo; il saldo dell’onere complessivo della rateazione dovrà avvenire entro la data di decorrenza del trattamento pensionistico;

8. per il 2010 il tasso di interesse annuo applicato è pari al 3% per le sanzioni e al 7,5% per i contributi; il tasso può essere rideterminato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dall’inizio di ogni anno solare successivo;

9. le richieste di rateazione che presentano condizioni migliorative per Inarcassa rispetto a quelle previste sono accoglibili;

10. qualora l’istanza riguardi un importo superiore a 40.000,00 euro e la richiesta di un periodo di rateazione superiore deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione per le valutazioni di competenza.

Vengono respinte d’ufficio le istanze non conformi alla presente deliberazione.
Le condizioni così stabilite hanno validità dalla data della presente deliberazione e sono estese anche a tutte le domande di rateazione presentate e ancora non definite.

NORMA TRANSITORIA: per le notifiche del provvedimento amministrativo di addebito antecedenti la data della presente deliberazione, la domanda di rateazione è accoglibile anche nel caso di pre-esazione o di esazione forzosa. In tal caso l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalle rispettive notifiche e subordinata al versamento in acconto del 10% dell’intero importo oggetto di rateazione, nel caso di domanda presentata nella fase di pre-esazione, e del 20% nel caso di esazione o di decreto ingiuntivo, con richiesta delle somme relative al recupero intrapreso o a quelle del decreto; doversi considerare come data massima di pagamento quella dei 90 giorni dalla data di comunicazione delle condizioni, superata la quale l’istanza non è accolta. Ai fini della determinazione dell’acconto, vale il criterio della data della domanda; il versamento in acconto va imputato contabilmente con la sequenza; a) costi sostenuti (recupero crediti e decreto ingiuntivo), b) sanzioni ed interessi; c) contributo integrativo, d) contributo di maternità, e) contributo soggettivo.

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