giovedì 2 settembre 2010

Rateazioni. Nuove modalità.
Domanda inviata a Inarcassa, Via Salaria 229, 00199 Roma entro 60 gg. da: addebito, esito ricorso o ultima comunicazione su posizione contributiva;
a) deve riportare accettazione debito e rinuncia azioni di giudizio in opposizione in sede civile ed impossibilità a pagare in soluzione unica;
b) accolta se si è in regola con le dich IRPEF e IVA;
c) debito > € 2.500 per annualità antecedenti la seconda rispetto l’istanza;
d) non accoglibile con debiti correnti (scadenze 2009 e 2010) o con rateazioni scadute e non pagate;
Rateazione 36 mesi, rate quadrimestrali, saldo entro data decorrenza tratta-mento pensionistico. Tasso d’interesse annuo 2010: 1% sanzioni e 7% contri-buti. Per istanze > € 40.000 e/o periodo di rateazione > 36 mesi, domanda al CdA. Domanda accoglibile anche in caso di pre-esazione (nota uffici) o esazione forzosa (recupero crediti): in questo caso istanza presentata entro 30 gg. da notifiche e subordinata ad acconto del 10% dell’importo se in pre-esazione; 20% se in esazione; 30% in caso di decreto ingiuntivo.
Ai fini dell’acconto versamento imputato con sequenza; a) costi per recupero crediti/decreto ingiuntivo; b) sanzioni e interessi; c) contributo integrativo; d) contributo maternità; e) contributo soggettivo.

Approvazione artt. 27.2 e 31.1 dello Statuto. Inabilità pensionati altro Ente.
Decreto Interministeriale del 13.7.2010 ha modificato modalità di calcolo pensione inabilità pensionati altro Ente iscritti Inarcassa, nella fattispecie gli articoli 27.2 e 31.1 sono così integrati:
27.2 Per calcolo pensione si applicano disposizioni cui all’art.25 dai commi 1 a 5. Gli anni ai quali va com-misurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che iscritto di-sponga d’altri redditi imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad € 17.662,82; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione d’inabilità. All’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico d’altro istituto previdenziale non si applica, in ogni caso, l’aumento degli anni previsto in questo stesso comma.
31.1 La pensione d’inabilità ed invalidità spetta anche all’iscritto già fruitore di trattamento pensionistico a carico di altro Istituto previdenziale, qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) Abbia compiuto almeno 2 anni d’effettiva iscrizione e contribuzione anche non continuativi;
b) Evento invalidante giunga successivamente ad iscrizione Inarcassa e prima del 65° anno d’età;
Per calcolo prestazioni si applicano disposizioni art.25, dai commi 1 a 5 e art.27, comma 2.

Under 35 riduzione contributi. Precisazioni.
Nuova norma statutaria stabilisce che gli under 35 che s’iscrivono ad Inarcassa hanno i contributi ridotti per max 5 anni, fino al compimento dei 35 anni d’età, anche in caso di cancellazione e reiscrizione. Il termine dei 35 anni è stato considerato tassativo ed invalicabile anche per gli iscritti, nel 2009 o nel 2010, con le vecchie norme statutarie. Precisazioni: chi si è iscritto nel 2006 o 2007 o 2008 o 2009 o 2010 e nel quinquennio non ha ancora superato i 35 anni gode della riduzione fino ad un max di 5 anni:
Esempio: Iscrizione 2006 (età 30 anni), 2007 (31), 2008 (32), 2009 (33), 2010 (34). Contributi ridotti 2006, 2007 e 2008 (vecchia norma), nel 2009 pagato contributi interi, nel 2010 tornano ridotti;
a) Se pagata 1a rata contributi minimi (scaduti 30.6.2010), non perverrà alcun bollettino per il versamento della 2a rata; il versato sarà contabilizzato nel conguaglio 2009 in scadenza al 31 dicembre 2010.
b) Se i dati reddituali non genereranno conguagli, Inarcassa comunicherà situazione contabile complessiva, procedendo all’eventuale restituzione di quanto eventualmente spettante o, in alternativa e dietro indica-zione del professionista, trattenere l’importo a compensazione di debiti con scadenza futura.

Nuovo servizio fasce deboli: Pensione Pronta, compilazione assistita.
Dal 15 giugno per le pensioni d’invalidità, inabilità, indirette e di reversibilità c'è un nuovo servizio d’assistenza: alla ricezione della domanda di pensione un operatore specializzato d’Inarcassa contatterà l'asso-ciato assistendolo nella modulistica. Info 06.85274330 Lun/Ven. 8,30 - 13,00 e 14,15 - 17,00.

Indennità di paternità! Sentenza 285 del 20.7.2010 Corte Costituzionale.
La Corte Costituzionale ha dichiarato legittimità art.70 d.lgs. 151/2001, sollevata da Corte d’Appello Venezia, nella parte in cui, in relazione alla madre libero professionista, non prevede il diritto del padre, libero professionista, a percepire l’indennità di maternità in luogo della madre. Alla tutela del nascituro s’accompagna quella della salute della madre alla quale è collegata l’indennità.

Nessun commento: